• 1)Il capo dell'ufficio consolare puo':
  • a)stendere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato d'invio;
  • b)celebrare i matrimoni nei casi in cui i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;
  • c)registrare lo scioglimento dei matrimoni per cause ammesse dall'ordinamento dello Stato d'invio.
  • 2)Quanto precede non dispensa le persone interessate dall'obbligo di fare le relative dichiarazioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza.
  • 3)I competenti uffici dello Stato di residenza devono inviare all'ufficio consolare senza alcun onere di spesa il certificato di morte del cittadino dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art13 · fonte del testo

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