• 1)Le autorita' dello Stato di residenza riconoscono i documenti e gli atti, indicati nell'articolo 14, stesi o autenticati dal funzionario consolare con l'apposizione del timbro ufficiale, nonche' le copie, gli estratti e le traduzioni di tali atti e documenti, per gli usi consentiti dall'ordinamento dello Stato di residenza.
  • 2)Gli atti, i documenti, le copie, le traduzioni e gli estratti elencati nel punto 1), quando siano presentati alle autorita' dello Stato di residenza, devono essere legalizzati se cio' e' richiesto dalla legislazione di questo Stato.

Testo vigente dal 7 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;879~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari