[1]in materia di stato civile

[2]1. Il capo dell'ufficio consolare puo' redigere gli atti di stato civile riguardanti la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato di invio, nonche' rilasciare estratti e certificati di tali atti. 2. Il capo dell'ufficio consolare puo' celebrare i matrimoni quando i due nubendi sono cittadini dello Stato di invio. Egli ne informera' immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato di invio dall'obbligo di osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto concerne le dichiarazioni di nascita, di matrimonio e di morte.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art15 · fonte del testo

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