[1]relative allo stato civile

[2]1. Il funzionario consolare:

  • a)redige e inscrive nei registri gli atti dello stato civile relativi ai cittadini dello Stato d'invio e riceve, richiede e trasmette le comunicazioni ed i documenti in materia;
  • b)celebra matrimoni e registra divorzi qualora previsto dalle leggi dello Stato d'invio, alla condizione che entrambi i coniugi siano cittadini dello Stato di invio;
  • c)puo' richiedere alle competenti Autorita' locali dello Stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.

[3]2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' previste dalla legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art45 · fonte del testo

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