Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento di capitale" si intende l'apporto alla realizzazione di un obiettivo economico, comprendente ogni categoria di beni e di servizi in cui sia investito un capitale. In particolare, anche se non esclusivamente, per "investimento di capitale" si intende:

  • a)la proprieta' di beni mobili ed immobili ed ogni altro diritto reale acquisito o costituito in conformita' alla legislazione del paese in cui l'investimento e' stato effettuato;
  • b)i diritti di partecipazione a societa', imprese o ad altre iniziative economiche, ivi compresa qualsiasi quota di capitale cui l'investitore abbia diritto a qualunque altra forma di partecipazione azionaria;
  • c)i crediti pecuniari e altri diritti relativi a servizi e prestazioni che abbiano un valore economico e finanziario;
  • d)i diritti di proprieta' industriale e intellettuale, i procedimenti tecnologici, i marchi di fabbrica, le denominazioni e l'avviamento commerciale, il know-how;
  • e)le concessioni conferite per legge e per contratto, ivi comprese quelle di ricerca e di sfruttamento. La modificazione di forma sotto la quale il capitale e' stato investito non pregiudichera' la sua qualita' di investimento. 2. Per "utili" si intendono i dividendi, i benefici ed i redditi di qualsiasi natura prodotti dai capitali investiti. 3. Per "investitori" si intendono:
  • a)per quanto riguarda la Repubblica italiana: i residenti di nazionalita' italiana e le persone giuridiche costituite nel territorio della Repubblica nei limiti e in ottemperanza delle norme vigenti;
  • b)per quanto riguarda la Repubblica socialista di Romania: le unita' economiche romene aventi personalita' giuridica, che, in conformita' alle norme di legge romene, siano abilitate a svolgere attivita' commerciali e di cooperazione economica con l'estero.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-11-13;866~art2 · fonte del testo

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