Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 14 (All. 1C - Accordo)

degli artisti intepreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione 1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facolta' di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonche' la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo. 2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi. 3. Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e le riemissione delle loro emissioni, nonche' la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilita' di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971). 4. Le disposizioni dell'articolo 11 in relazione ai programmi per elaboratore si applicano, mutatis mutandis, ai produttori di fonogrammi e a qualsiasi altro titolare di diritti sui fonogrammi ai sensi delle legislazioni dei Membri. Se al 15 aprile 1994 in un Membro vige un sistema di equo compenso dei titolari di diritti per il noleggio di fonogrammi, tale sistema puo' essere mantenuto purche' il noleggio di fonogrammi non comprometta in modo sostanziale i diritti esclusivi di riproduzione dei titolari. 5. La durata della protezione concessa dal presente Accordo agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi si estende almeno fino alla fine di un periodo di 50 anni computati dalla fine dell'anno civile in cui e' stata fatta la fissazione o ha avuto luogo l'esecuzione. La durata della protezione concessa ai sensi del paragrafo 3 si estende per almeno 20 anni dalla fine dell'anno civile in cui l'emissione ha avuto luogo. 6. Qualsiasi Membro puo', in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art14 · fonte del testo

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