1. In ogni Paese, l'autorita' competente potra' concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell'articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono. 2. In tal caso, lo Stato membro interessato indichera', nelle sue relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che e' tenuto a presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione. 3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterra' opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-136-art3 · fonte del testo

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