(1) I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione. (2) La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere eseguita in questo altro Stato contraente con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilita' familiari. (3) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente. (4) Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione. (5) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari