(1) Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta su siffatti redditi e' deducibile dall'imposta giapponese applicabile a tale residente. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la quota dell'imposta giapponese attribuibile ai detti redditi. (2) L'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta giapponese sul reddito nel modo seguente: (a) Se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Giappone deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Giappone su tale elemento di reddito e' superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo. (b) Se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle societa' la deduzione va effettuata, e seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Giappone eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art23 · fonte del testo

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