1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, qualora siano residenti di quest'ultimo Stato contraente, delle deduzioni personali, degli abbattimenti alla base e delle riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e non per altri motivi. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666~art24 · fonte del testo

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