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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969
Legge 18 dicembre 1972, n. 855
- Aggiornato al
- 8 gennaio 1973
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1ALLEGATO CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN…
- Art. 2(1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i)…
- Art. 3(1) Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda una diversa…
- Art. 4(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa…
- Art. 6(1) I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui…
- Art. 7(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro…
- Art. 8(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili…
- Art. 9Quando: (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente…
- Art. 10(1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11(1) Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente…
- Art. 12(1) I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13(1) Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo (2)…
- Art. 14(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una…
- Art. 15(1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre…
- Art. 16Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro…
- Art. 17(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti…
- Art. 18Salve le disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua…
- Art. 20I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non…
- Art. 21Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era prima, residente di uno…
- Art. 22Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono…
- Art. 23(1) Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia…
- Art. 24(1) I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad…
- Art. 25(1) Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da…
- Art. 26(1) Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni…
- Art. 27Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui…
- Art. 28(1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 29La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente…
