Il paragrafo (2) dell'articolo 23 e' soppresso e sostituito dal seguente: "(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara', invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana".

Testo vigente dal 3 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;413~art2 · fonte del testo

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