(1) Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. (2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformita' della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi. (3) Il termine "interessi" adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto alla somma prestata, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. (5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione. (6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855~art11 · fonte del testo

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