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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-bis e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:
[8]Art. 29-bis.
[9]L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in localita' limitrofe a quelle dove e' avvenuto il disastro, e' esteso a tutte le aziende industriali e minerarie piu' o meno prossime.
[10]Il compenso da corrispondere a queste aziende sara' determinato da un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.
[11]Art. 38
[12]L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.
[13]Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanera' le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamita'.
[14]Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.
[15]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.
[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[17]Data a Roma, addi' 15 marzo 1928 - Anno VI
[18]VITTORIO EMANUELE.
[19]Mussolini - Giuriati - Volpi Ciano - Belluzzo - Rocco.
[20]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 aprile 1928 al 22 dicembre 2008
