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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-bis e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:

[8]Art. 29-bis.

[9]L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in localita' limitrofe a quelle dove e' avvenuto il disastro, e' esteso a tutte le aziende industriali e minerarie piu' o meno prossime.

[10]Il compenso da corrispondere a queste aziende sara' determinato da un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

[11]Art. 38

[12]L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.

[13]Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanera' le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamita'.

[14]Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

[15]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

[16]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[17]Data a Roma, addi' 15 marzo 1928 - Anno VI

[18]VITTORIO EMANUELE.

[19]Mussolini - Giuriati - Volpi Ciano - Belluzzo - Rocco.

[20]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 aprile 1928 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-03-15;833~art1 · fonte del testo

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