Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1936 al 22 dicembre 2008. 1380 parole tolte, 13 parole aggiunte in 73 capoversi.
tolto: E' istituito, con sede in Roma, l'Ente nazionale serico avente lo scopo:
tolto: a) di promuovere, nel Regno e nelle Colonie, l'incremento della gelsicoltura e della bachicoltura, assumendo anche iniziative volte a diffondere l'adozione di razionali metodi di lotta contro le malattie dei gelsi e dei bachi da seta;
tolto: b) di agevolare gli studi, le ricerche, gli impianti sperimentali intesi al progresso dell'industria serica in tutti i suoi rami promuovendo anche, ove occorra, l'istituzione di speciali corsi di insegnamento;
tolto: c) di raccogliere informazioni dirette sui mercati serici mondiali;
tolto: d) di svolgere ogni altra iniziativa intesa al perfezionamento tecnico della produzione serica e sericola ed al perfezionamento delle organizzazioni commerciali relative.
tolto: L'Ente ha personalita', giuridica ed autonomia amministrativa e finanziaria. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, anche al fine del coordinamento dell'azione dell'Ente con le direttive di politica economica dello Stato. Art. 2
tolto: Sono organi dell'Ente:
tolto: 1° il presidente;
tolto: 2° il Consiglio d'amministrazione;
tolto: 3° il Comitato esecutivo;
tolto: 4° il Collegio dei revisori dei conti.
tolto: Art. 3
tolto: Il presidente e' nominato dal Ministro per le corporazioni, dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
tolto: Egli ha la rappresentanza dell'Ente e, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice-presidente nominato dal Consiglio di amministrazione a termini dell'art. 5. In caso di assenza del vice-presidente, assumera' le funzioni il consigliere piu' anziano; nel caso di parita' della data di nomina, l'anzianita' e' determinata dall'eta'.
tolto: Art. 4
tolto: Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e dei seguenti membri nominati dal Ministro per le corporazioni:
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
tolto: uno in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti (Sindacato nazionale dei tecnici agricoli);
tolto: uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, per l'Opera nazionale del Dopolavoro;
tolto: tre esperti nel campo della sericoltura designati dal Comitato corporativo per la disciplina dell'attivita' produttiva serica, e che potranno essere scelti anche fra i componenti del Comitato stesso.
tolto: Fanno parte di diritto del Consiglio il vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili ed il vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento.
tolto: Con l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale saranno chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti, in ragione di uno per ciascuno, degli enti od associazioni che concorrano permanentemente nelle spese dell'Ente nazionale serico.
tolto: A tal fine, l'Istituto di emissione, il Banco di Napoli e di Sicilia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Cassa nazionale per gli infortuni, gli Istituti di credito agrario e fondiario, le Casse di risparmio e le Banche popolari, sono autorizzate, anche in deroga ai loro statuti o regolamenti, a partecipare alle spese necessarie per il mantenimento dell'Ente nazionale serico con assegnazioni di carattere permanente.
tolto: COMMA SOPPRESSO DAL REGIOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 24 FEBBRAIO 1936 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 516, CONVERTITO SENZA aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 8 GIUGNO 1936 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 1434.
tolto: I membri del Consiglio di amministrazione, esclusi i membri di diritto, durano in carica, tre anni e possono essere confermati: quelli nominati durante il triennio, in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.
tolto: Art. 5
tolto: Il Consiglio e' convocato dal presidente e deve adunarsi almeno due volte all'anno.
tolto: Esso, nella prima tornata, procede alla nomina di un vicepresidente, il quale dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
tolto: Art. 6
tolto: Spetta al Consiglio di determinare le direttive generali dell'attivita' dell'Ente, nonche' i programmi generali di tale attivita' e di ogni altra iniziativa, in relazione alle finalita' indicate nell'art. 1.
tolto: Spetta inoltre al Consiglio l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.
tolto: Art. 7
tolto: Il Comitato esecutivo e' costituito dal presidente, dal vice presidente e da tre membri del Consiglio.
tolto: Spetta al Comitato esecutivo deliberare sulle spese, nonche' su ogni altro argomento che interessi l'attivita' dell'Ente e che non sia riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione.
tolto: Spettano inoltre al Comitato esecutivo l'assunzione, il licenziamento e la fissazione del trattamento del personale. A detto personale si applica la disposizione dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 501, relativo al personale non operaio.
tolto: L'assunzione ed il licenziamento del personale di servizio potranno essere deferiti al segretario generale, il quale provvedera' nei limiti dell'organico.
tolto: I membri del Comitato esecutivo, esclusi quelli di diritto, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
tolto: Art. 8
tolto: Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito di tre membri nominati dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le finanze.
tolto: Art. 9
tolto: La direzione degli uffici dell'Ente e' affidata al segretario generale. Questi e' nominato dal Comitato esecutivo, che ne fissa la retribuzione.
tolto: Spetta al segretario generale curare, secondo le direttive del presidente e del Comitato esecutivo, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato e di promuovere e coordinare l'attivita' dei singoli servizi.
tolto: Art. 10
tolto: L'Ente nazionale serico provvedera', secondo direttive da concordare con l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, di cui alla legge 9 luglio 1926, n. 1162, alla compilazione delle statistiche riguardanti il movimento industriale e commerciale bacologico e serico. Nei riguardi di tali statistiche si applicano le disposizioni degli articoli 10 e 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
tolto: L'Ente pubblichera' un «Annuario serico italiano» ed un «Bollettino periodico di informazioni seriche».
tolto: Art. 11
tolto: Le entrate dell'Ente sono costituite:
tolto: a) dal contributo una volta tanto di L. 2,000,000 e dalla somma annua di L. 750,000 da parte dello Stato, come all'articolo successivo;
tolto: b) dai contributi degli enti od associazioni indicati nell'art. 4.
tolto: Art. 12
tolto: Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1927-1928, sono soppressi gli stanziamenti inscritti ai capitoli corrispondenti a quelli n. 30, n. 60 e n. 125, dell'esercizio 1926-27, ed e' istituito un capitolo con la dizione «Contributo per il funzionamento dell'Ente nazionale serico» e con lo stanziamento di L. 750,000.
tolto: Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1926-27 verra' iscritta la somma di L. 2,000,000, da prelevarsi dall'avanzo della gestione 1925-1926, di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990.
tolto: Art. 13
tolto: L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
tolto: Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il presidente dell'Ente nazionale serico presentera' ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, il bilancio consuntivo dell'esercizio, corredato da una relazione morale e finanziaria sull'attivita' svolta nell'esercizio stesso e su quella che si propone per l'esercizio in corso. Copia della relazione morale e finanziaria sara' inviata alla Presidenza delle Corporazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.
tolto: Art. 14
tolto: Il Consiglio di amministrazione, per motivate ragioni, potra' essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni: in tal caso con lo stesso decreto sara' nominato un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.
tolto: Art. 15
tolto: La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale serico debbono essere sottoposti all'approvazione del Ministro per le corporazioni.
tolto: A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
tolto: Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego, le indennita' relative saranno liquidate in base a quelle previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.
tolto: Art. 16
tolto: E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, che entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Martelli - Mosconi - Federzoni - Belluzzo.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-12-13;3107~art1 · fonte del testo
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