Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1928 al 22 dicembre 2008. 298 parole tolte, 20 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-bis e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:
tolto: Art. 29-bis.
tolto: L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in localita' limitrofe a quelle dove e' avvenuto il disastro, e' esteso a tutte le aziende industriali e minerarie piu' o meno prossime.
tolto: Il compenso da corrispondere a queste aziende sara' determinato da un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.
tolto: Art. 38
tolto: L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato.
tolto: Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanera' le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamita'.
tolto: Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 15 marzo 1928 - Anno VI
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Giuriati - Volpi Ciano - Belluzzo - Rocco.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1928-03-15;833~art1 · fonte del testo
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