Ai membri dell'equipaggio, che siano cittadini di una delle due Parti contraenti, potra' essere consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 munito del visto delle autorita' dell'altra Parte contraente, nonche' di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco. I visti di transito sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo di tempo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art10 · fonte del testo

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