Ai marittimi che siano cittadini di una delle due alle Parti contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altra alta Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa alta Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identita' di cui all'articolo 7 del presente trattato munito del visto necessario rilasciato dalle autorita' dell'altra alta Parte contraente, nonche' di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o dal suo agente o dal comandante della nave. I visti suddetti sui documenti d'identita' verranno rilasciati, nel periodo di tempo piu' breve possibile, dalle autorita' competenti di ciascuna delle alte Parti contraenti. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Testo vigente dal 27 febbraio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;857~art9 · fonte del testo

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