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Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1 novembre 1975
Legge 8 luglio 1977, n. 832
- Aggiornato al
- 19 novembre 1977
- Articoli
- 18
- Versioni storiche
- 20
- Art. 1CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO…
- Art. 2Ciascuna Parte contraente accordera' alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento…
- Art. 3Le Parti contraenti riaffermano il principio della liberta' di navigazione marittima e…
- Art. 4Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti…
- Art. 5Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti…
- Art. 6Ciascuna Parte contraente s'impegna a riconoscere i certificati di stazza delle navi…
- Art. 7Ciascuna Parte contraente riconoscera' come documento d'identita' dei membri degli…
- Art. 8Nei porti della Repubblica dello Zaire e reciprocamente nei porti della Repubblica…
- Art. 9Le persone munito del documento d'identita' previsto all'articolo 7, sempre che il loro…
- Art. 10Ai membri dell'equipaggio, che siano cittadini di una delle due Parti contraenti, potra'…
- Art. 11Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra…
- Art. 12Ogni nave di una delle Parti contraenti, che sia costretta da tempeste o da qualsiasi…
- Art. 13Le controversie civili tra cittadini o persone giuridiche di una Parte contraente e…
- Art. 14In base ad intese fra le Parti contraenti, delegazioni tecniche dei Ministeri della…
- Art. 15Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la…
- Art. 16Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o…
- Art. 17Nel caso eventuale che gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla…
- Art. 18La presente convenzione entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di…
