Ai marittimi che siano cittadini di uno dei due Stati contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altro Stato contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questo Stato o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento di identita' di cui all'articolo 8 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti Autorita' dell'altro Stato contraente, sulla base di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o dal suo Agente o dal comandante della nave. I suddetti visti sui documenti di identita' verranno rilasciati dalle competenti Autorita' di ciascuno degli Stati contraenti, nel periodo di tempo piu' breve possibile. Le medesime Autorita' tuttavia si riservano il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno nel rispettivo territorio ai marittimi dell'altro Stato contraente non desiderabili. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Testo vigente dal 2 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;238~art10 · fonte del testo

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