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Tributario
Accordo
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 · Legge 13 giugno 2023, n. 83
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2025
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- 10
- Versioni storiche
- 34
- Art. 1Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVO…
- Art. 2generali Ai fini del presente Accordo: a) l'espressione "area di frontiera" designa: i…
- Art. 3dei lavoratori frontalieri 1. Confonnemente alle disposizioni dell'articolo 15 della…
- Art. 4discriminazione Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro…
- Art. 5della doppia imposizione 1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la…
- Art. 6mista e procedura di amichevole composizione 1. Le autorita' competenti degli Stati…
- Art. 7amministrativa 1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato…
- Art. 8in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle…
- Art. 9transitorio 1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le…
- Art. 10di riesame Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni…
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