[1]transitorio

[2]1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attivita' di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili' soltanto in Svizzera. 2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versera' ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni e' pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. 4. La compensazione finanziaria e' effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. 5. Le autorita' italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risieda un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate. 6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorita' italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. 7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 8. Qualora l'autorita' competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o piu' casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorita' puo' sottoporre il caso o i casi all'autorita' competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.

Testo vigente dal 30 giugno 2023

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