1. Uno Stato Parte, tramite notifica scritta indirizzata al Segretario Generale, puo' denunciare il presente Accordo. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica, tranne nel caso in cui nella notifica non sia specificata una data successiva. 2. La denuncia non incidera' in alcun modo sul dovere di ogni Stato Parte di ottemperare ad ogni obbligo contenuto nel presente Accordo, a cui sarebbe soggetto ai sensi del diritto internazionale indipendentemente dal presente Accordo.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;130~art37 · fonte del testo

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