[1]Protocollo n. 3 concernente le Isole Normanne e l'isola di Man

[3]1. La regolamentazione comunitaria in materia doganale ed in materia di restrizioni quantitative, segnatamente quella dell'atto di adesione, s'applica alle Isole Normanne e all'isola di Man alle stesse condizioni che per il Regno Unito. In particolare, i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente fra tali territori e la Comunita' nella sua composizione originaria e fra tali territori e i nuovi Stati membri sono progressivamente ridotti, secondo il ritmo previsto dagli articoli 32 e 36 dell'atto di adesione. La tariffa doganale comune e la tariffa unificata CECA s'applicano progressivamente secondo il ritmo previsto dagli articoli 39 e 59 dell'atto di adesione, tenuto conto degli articoli 109, 110 e 119 di tale atto. 2. Per i prodotti agricoli e per i relativi prodotti trasformati che sono oggetto di un regime di scambio speciale s'applicano nei confronti dei paesi terzi i prelievi e le altre misure all'importazione previste dalla regolamentazione comunitaria applicabili da parte del Regno Unito. Sono pure applicabili le disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle dell'atto di adesione, necessarie per permettere la libera circolazione e il rispetto di normali condizioni di concorrenza negli scambi di tali prodotti. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina le condizioni d'applicazione a tali territori delle disposizioni di cui ai comuni precedenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~protocollo-3-art1 · fonte del testo

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