1. Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi seguenti, le disposizioni concernenti la progressiva abolizione dei dazi doganali s'applicano ai dazi doganali di carattere fiscale. 2. I nuovi Stati membri conservano la facolta' di sostituire i dazi doganali di carattere fiscale o l'elemento fiscale di un tale dazio con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato CEE. Qualora un nuovo Stato membro si avvalga di tale facolta', l'elemento eventualmente non coperto dall'imposta interna costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento viene abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59. 3. Quando la Commissione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale o dell'elemento fiscale di un tale dazio incontra gravi difficolta' in un nuovo Stato membro, essa autorizza tale Stato, su richiesta presentata prima del 1 febbraio 1973, a mantenere il dazio o l'elemento fiscale, a condizione che esso lo abolisca al piu' tardi al 1 gennaio 1976. La Commissione decide prima del 1 marzo 1973. L'elemento protettivo, il cui ammontare e' fissato prima del 1 marzo 1973 dalla Commissione previa consultazione dello Stato interessato, costituisce il dazio di base di cui all'articolo 31. Tale elemento e' abolito negli scambi all'interno della Comunita' e ravvicinato alla tariffa doganale comune alle condizioni di cui agli articoli 32, 39 e 59. 4. La Commissione puo' autorizzare il Regno Unito a mantenere per altri due anni i dazi doganali di carattere fiscale sui tabacchi o l'elemento fiscale di tali dazi, se al 1 gennaio 1976 non puo' effettuarsi la trasformazione di tali dazi in imposte interne sui tabacchi lavorati su una base armonizzata conformemente all'articolo 99 del trattato CEE, sia perche' mancano disposizioni comunitarie in materia alla data del 1 gennaio 1975, sia perche' e' previsto per l'applicazione di tali disposizioni comunitarie un termine posteriore al 1 gennaio 1976. 5. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli non si applica nei nuovi Stati membri ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi. 6. La direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo non si applica nel Regno Unito ai dazi doganali di carattere fiscale di cui ai paragrafi 3 e 4 o all'elemento fiscale di tali dazi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art38 · fonte del testo

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