1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione originaria in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente s'applica nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1 febbraio 1973, fatte salve le disposizioni degli articoli 55 e 59. 2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo I concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di una organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Tale disposizione e' applicabile soltanto nella misura necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale e fino all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti. 3. Per i prodotti agricoli soggetti all'organizzazione comune dei mercati i nuovi Stati membri applicano la nomenclatura della tariffa doganale comune al piu' tardi al 1 febbraio 1973. A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni nuovo Stato membro a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art60 · fonte del testo

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