Qualora venga concesso un aiuto alla produzione di sementi, l'importo dell'aiuto puo' essere fissato per i nuovi Stati membri ad un livello diverso da quello fissato per la Comunita' nella sua composizione originaria se in precedenza il reddito conseguito dai produttori di un nuovo Stato membro era sensibilmente diverso da quello conseguito dai produttori della Comunita' nella sua composizione originaria. In tal caso l'importo dell'aiuto per il nuovo Stato membro deve tener conto del reddito anteriormente conseguito dai produttori di sementi e della necessita' d'evitare ogni distorsione nella struttura della produzione e di ravvicinare progressivamente tale importo all'importo comunitario.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art96 · fonte del testo

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