1. Le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate secondo e seguenti modalita':

  • a)negli scambi dei nuovi Stati membri fra di loro e con la Comunita' nella sua composizione originaria degli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;
  • b)negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicate nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione originaria. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo. 2. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 51 e 52, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e fra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato ed i prezzi comuni. Per gli altri prodotti gli importi compensativi sono istituiti nei casi e secondo le modalita' previste nei capi 2 e 3. 3. Gli importi compensativi applicabili negli scambi fra i nuovi Stati membri sono stabiliti in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi conformemente al paragrafo 2. 4. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 conduca ad un importo minimo. 5. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, si tiene conto del consolidamento. 6. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro, conformemente al paragrafo 1, lettera a), non puo' essere superiore all'importo totale riscosso sulle importazioni dai paesi terzi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art55 · fonte del testo

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