1. L'importo dell'aiuto per il lino e' fissato per i nuovi Stati membri in base allo scarto tra il reddito che devono conseguire i produttori di lino ed il ricavo risultante dal prezzo di mercato prevedibile per tale prodotto. 5. Il reddito che deve essere conseguito dai produttori di lino e' stabilito tenendo conto del prezzo dei prodotti concorrenti delle colture di avvicendamento del nuovo Stato membro e del rapporto esistente nella Comunita' nella sua composizione originaria tra il reddito risultante dalla produzione di lino e quello risultante dalla produzione dei prodotti concorrenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art95 · fonte del testo

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