1. La Commissione esamina con i governi interessati, nei cinque anni successivi all'adesione, se le misure esistenti, risultanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei nuovi Stati membri che, se fossero state adattate dopo l'adesione, cadrebbero sotto l'articolo 67 del trattato CECA, possano, in relazione alle misure in vigore negli Stati membri originari, provocare gravi distorsioni delle condizioni di concorrenza nelle industrie del carbone e dell'acciaio nell'ambito del mercato comune o sui mercati d'esportazione. La Commissione, dopo aver consultato il Consiglio, puo' proporre ai governi interessati ogni azione che essa ritenga appropriata per correggere tali misure o compensarne gli effetti. 2. Fino al 31 dicembre 1977 i prezzi praticati dalle imprese per le vendite d'acciaio sul mercato irlandese, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi previsti da detto listino per le transazioni paragonabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione d'accordo col governo irlandese, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. 3. Qualora la decisione n. 1/64 dell'Alta Autorita', del 15 gennaio 1964, che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, sia prorogata dopo l'adesione, fino al 31 dicembre 1975 tale divieto non s'applica ai prodotti destinati ai mercati danese e norvegese.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-21;826~art134 · fonte del testo

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