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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione di un accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, con scambio di note e di una convenzione monetaria, conclusi a Roma il 10 settembre 1971 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino · Legge 13 dicembre 1972, n. 816
- Aggiornato al
- 29 dicembre 1972
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Convenzione monetaria fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (Roma, 10…
- Art. 2Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intenda coniare, saranno identiche…
- Art. 3Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso…
- Art. 4Ciascuno dei due Governi avra' facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle…
- Art. 5La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatte per valore illimitato. Il valore…
- Art. 6Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra…
- Art. 7Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete…
- Art. 8La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello…
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