[1]Convenzione monetaria fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino

[2](Roma, 10 settembre 1971)

[3]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunita' di stipulare una Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'art. 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953 ed in data odierna.

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari S. E. l'on. prof. Aldo MORO, Ministro per gli affari esteri, S. E. l'avv. prof. Federico BIGI, Segretario di Stato per gli affari esteri, i quali, dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[6]La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalita' della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816~convenzione-art1 · fonte del testo

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