[1]La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarli con preavviso di sei mesi.

[2]IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO in Roma, in duplice originale; il giorno 10 del mese di settembre dell'anno millenovecentosettantuno Per la Repubblica di San Marino BIGI

[4]Per la Repubblica italiana Aldo MORO

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 29 dicembre 1972

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-13;816~convenzione-art8 · fonte del testo

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