1. La parte che non ha adempiuto ad una delle obbligazioni che le incombono, non e' responsabile per l'inadempimento ove provi che quest'ultimo dipende da circostanze che, avuto riguardo all'intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto, essa non era tenuta a prendere in considerazione ne' ad evitare o superare. L'intenzione delle parti, in difetto di dichiarazione espressa, va ricercata indagando quale sarebbe stata l'intenzione di persone di normale diligenza e della stessa condizione poste in una identica situazione. 2. Qualora le circostanze siano tali da determinare un inadempimento solo temporaneo, la parte inadempiente sara' tuttavia esonerata definitivamente dalle proprie obbligazioni se, a seguito del differimento dell'adempimento, quest'ultimo viene a trovarsi cosi' radicalmente trasformato da costituire l'adempimento di un'obbligazione del tutto diversa da quella prevista dal contratto. 3. L'esonero di cui al presente articolo in favore di una delle parti contraenti non impedisce la risoluzione di pieno diritto del contratto in virtu' di altre disposizioni della presente legge ne' priva l'altra parte contraente di alcun diritto che le compete, in base alla legge medesima, di ridurre il prezzo, a meno che le circostanze che danno luogo all'esonero non derivino dal fatto dell'altra parte contraente o di persona della quale essa e' responsabile.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art74 · fonte del testo

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