1. Ciascuna delle parti puo' differire l'esecuzione delle proprie obbligazioni ogni volta che la situazione economica dell'altra parte siasi rivelata, successivamente alla conclusione del contratto, cosi' difficile da ingenerare giustificati motivi per temere che la medesima non dara' esecuzione ad una parte essenziale delle proprie obbligazioni. 2. Se il venditore ha gia' spedito la cosa nel momento in cui si e' rivelata la situazione economica del compratore prevista dal 1° comma, esso puo' opporsi a che la cosa sia rimessa al compratore, anche se quest'ultimo sia in possesso di un documento che gli consenta di ottenere tale rimessa. 3. Tuttavia il venditore non puo' opporsi alla rimessa della cosa quando questa sia richiesta da un terzo legittimo portatore di un documento che gli dia diritto ad ottenerla, sempreche' detto documento non contenga delle riserve relative agli effetti del suo trasferimento, o il venditore non provi che il portatore, nell'acquistare il documento, abbia agito scientemente in suo danno.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art73 · fonte del testo

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