1. Quando il contratto di vendita non implica il trasporto della cosa, il venditore deve consegnarla nel luogo in cui aveva, al momento della conclusione del contratto, il centro dei propri affari o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale. 2. Se la vendita ha per oggetto una cosa individuata e se le parti conoscono il luogo dove questa si trova al momento della conclusione del contratto, il venditore deve consegnare la cosa in detto luogo. Cio' vale anche per le vendite di cose in genere da prelevarsi da una massa determinata, o di cose che debbano essere fabbricate o prodotte in un luogo noto alle parti al momento della conclusione del contratto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari