[1]ALLEGATO

[2]Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali Articolo 1

[3]1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti:

  • a)quando risulta dal contratto che la cosa venduta formera' od ha gia' formato oggetto, al momento della sua conclusione, di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato;
  • b)quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi;
  • c)quando la consegna della cosa deve effettuarsi nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione. 2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari sara' tenuta in considerazione la sua residenza abituale. 3. La nazionalita' delle parti e' irrilevante ai fini della applicazione della presente legge. 4. Nei contratti per corrispondenza, la proposta e la accettazione si considerano compiute nel territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti nel territorio di detto Stato. 5. Non si considerano come "Stati diversi", per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che avranno reso, a tale effetto, una dichiarazione valida ai termini dell'art. II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, e sempreche' tale dichiarazione sia tuttora valida.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art1 · fonte del testo

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