1. La consegna consiste nella messa a disposizione di una cosa conforme al contratto. 2. Quando un contratto implica un trasporto della cosa, se non e' stato convenuto altro luogo per la consegna, questa si perfeziona con la rimessa della cosa al vettore perche' la trasmetta al compratore. 3. Quando la cosa rimessa al vettore non era destinata in modo manifesto all'esecuzione del contratto mediante apposizione di un indirizzo o altrimenti, il venditore deve, oltre a rimettere la cosa, inviare al compratore un avviso di spedizione e, all'occorrenza, un documento idoneo ad individuare la cosa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art19 · fonte del testo

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