Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione e' appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessita' di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art97 · fonte del testo

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