La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti:
- a)apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza;
- b)contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere;
- c)promuovere misure atte a mobilitare la capacita' d'iniziativa delle collettivita', nonche' incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;
- d)essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi
- e)promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP;
- f)favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale;
- g)permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali piu' equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunita' e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale;
- h)permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
- i)aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
