Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno e' adottato dal Consiglio dei Ministri, e' composto da rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita', designati dal medesimo Consiglio dei Ministri. I lavori del Comitato sono soggetti alla supervisione del Comitato degli Ambasciatori conformemente all'articolo 272, paragrafo 2. Esso si riunisce in genere una volta ogni trimestre e se il Consiglio dei Ministri decide in tal senso, secondo le disposizioni dell'articolo 270, esso si riunisce a livello ministeriale.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
