[1](1) Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti iscritti, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, nei seguenti registri dello stato civile, e concernenti i cittadini dell'altro Stato:

[2]in Italia:

[3]registri di nascita registri di matrimonio registri di morte;

[4]in Austria:

[5]Geburtenbuch Familienbuch Sterbebuch.

[6](2) Le suddette comunicazioni sono effettuate mediante moduli corrispondenti a quelli allegati al presente Accordo (allegato I-A, B, C) previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero. Tali moduli sono completati dai seguenti dati:

  • a)per gli atti destinati in Italia: per le nascite (modulo A): ultima residenza dei genitori in Italia; per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Italia, cognome e nome dei genitori degli sposi; per le morti (modulo C): ultima residenza del defunto in Italia;
  • b)per gli atti destinati in Austria: per le nascite (modulo A): ultima residenza dei genitori in Austria; ove possibile, luogo e data del matrimonio dei genitori e, per i figli illegittimi, luogo e data di nascita della madre; per i matrimoni (modulo B): ultima residenza degli sposi in Austria, cognome, nome e, ove possibile, luogo e data del matrimonio dei genitori degli sposi; per le morti (modulo C): ultima residenza del defunto in Austria e, ove possibile, luogo e data dell'eventuale matrimonio. (3) I moduli relativi ai matrimoni sono trasmessi in duplice esemplare.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art3 · fonte del testo

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