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Civile
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione degli atti di stato civile e semplificazione di formalita' preliminari occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Vienna il 21 aprile 1967
Legge 8 maggio 1971, n. 805
- Aggiornato al
- 9 ottobre 1971
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione…
- Art. 2L'esenzione dalla legalizzazione e' estesa, inoltre, ad ogni altro documento occorrente…
- Art. 3(1) Gli Stati contraenti si impegnano a darsi comunicazione reciproca degli atti…
- Art. 4Quando un'annotazione e' apposta su atti dello stato civile concernenti cittadini…
- Art. 5I documenti previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, e dall'articolo 4 del presente Accordo…
- Art. 6(1) Gli ufficiali dello stato civile italiani possono chiedere direttamente, per uso…
- Art. 7I documenti di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente Accordo sono rilasciati in…
- Art. 8(1) Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti…
- Art. 9(1) Il cittadino italiano, per ottenere il certificato previsto dall'articolo 8…
- Art. 10(1) Il cittadino austriaco, per ottenere il certificato previsto all'articolo 8…
- Art. 11(1) Per l'applicazione degli articoli 9 e 10 del presente Accordo, gli Uffici ivi…
- Art. 12La indicazione della cittadinanza in un documento che non sia il certificato di…
- Art. 13Ai fini del presente Accordo, 1) gli organi statali 2) le Chiese ed Associazioni…
- Art. 14(1) Il presente Accordo sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati in…
- Art. 15Il presente Accordo e' concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla data della…
