(1) Il cittadino italiano, per ottenere il certificato previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del presente Accordo, si rivolge all'ufficiale dello stato civile austriaco competente per la celebrazione del matrimonio. Questi trasmette al competente Ufficio consolare italiano in Austria la richiesta redatta conformemente al modulo di cui all'allegato V-A, corredato, per entrambi i nubendi, dei documenti indicati nell'allegato III. (2) L'Ufficio consolare trasmette la richiesta e i documenti al competente ufficiale dello stato civile italiano. (3) Eseguita la pubblicazione di matrimonio in Italia, il certificato previsto all'articolo 8, paragrafo 1, deve essere inviato direttamente all'ufficiale dello stato civile austriaco unitamente alla documentazione ricevuta; la richiesta e' trattenuta dall'ufficiale dello stato civile italiano. (4) La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi e' cittadino di un terzo Stato. (5) Il cittadino italiano puo' anche rivolgersi, per il rilascio del certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano. In tal caso, entrambi i nubendi devono parimenti presentare i documenti indicati nell'allegato III.

Testo vigente dal 9 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;805~art9 · fonte del testo

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