[1]Accordo fra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Sudan, animati dal desiderio di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

  • a)L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci.
  • b)Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Sudan, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.
  • c)Per "imprese sudanesi" si intendono lo Stato sudanese e gli enti pubblici sudanesi sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Sudan e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi sudanesi ed aventi la sede della direzione effetti va nel territorio del Sudan.

Testo vigente dal 7 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-08;800~art1 · fonte del testo

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