CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL INTESA AD EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA DELL'ITALIA E DEL SENEGAL. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attivita' professionale di trasporto aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e di merci. Questa disposizione non prevede le attivita' manifestamente distinte, quale la gestione indipendente di un albergo, da parte di un'impresa italiana o senegalese avente la sua sede di direzione effettiva nell'altro Stato contraente. 2. Per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile utilizzato dalle imprese italiane o senegalesi ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Senegal. 3. Per "impresa italiana" e "impresa senegalese" s'intende, come il contesto richiede, l'impresa designata da ciascuno Stato contraente in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972. 4. Le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica del Senegal. 5. L'espressione "autorita' competente" designa: - per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze. - per quanto riguarda il Senegal, il Ministero per le Finanze.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;148~convenzione-art1 · fonte del testo

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