[1]ACCORDO TRA L'ITALIA ED IL GHANA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

[2]I Governi della Repubblica italiana e del Ghana, animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed altri documenti relativi al trasporto di passeggeri e di merci. 2. Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Ghana, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 3. Per "imprese del Ghana" si intendono lo Stato del Ghana e gli enti pubblici del Ghana sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti nel Ghana e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi del Ghana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Ghana.

Testo vigente dal 13 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;979~art1 · fonte del testo

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