[1]ALLEGATO

[2]Accordo fra l'Italia e la Giordania per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1.

[5]Ai termini del presente Accordo le seguenti definizioni si intendono come appresso: 1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" significa attivita' professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, armatori, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci. 2. Per "imprese italiane" si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia agli effetti fiscali e non residenti agli effetti fiscali in Giordania, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 3. Per "imprese giordane" si intendono lo Stato giordano e gli enti pubblici giordani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Giordania e non residenti agli effetti fiscali in Italia, nonche' le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi giordane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio giordano.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;209~art1 · fonte del testo

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