[1]dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorita' dello Stato di residenza

[2]I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorita' dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art12 · fonte del testo

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