con i cittadini dello Stato d'invio e loro protezione 1. I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della loro circoscrizione consolare, di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, di visitarli, di consigliarli e, quando e' necessario, di assicurare loro, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio. I cittadini dello Stato d'invio possono comunicare con i funzionari consolari e far loro visita. 2. Le competenti Autorita' dello Stato di residenza informeranno senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato e' stato arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. 3. I funzionari consolari hanno il diritto, nelle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, di ricevere corrispondenza o altre comunicazioni dal cittadino dello Stato d'invio che si trova in stato di arresto preventivo, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, di visitarlo e di comunicare con lui dopo il termine di 7 giorni dalla data dell'annunzio del provvedimento dell'arresto o di qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. 4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza porteranno a conoscenza del cittadino dello Stato di invio in istato di custodia preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, le possibilita' di comunicazione stabilite dal presente articolo. 5. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano in istato di detenzione in esecuzione di una condanna, nonche' di visitarli, con il rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art29 · fonte del testo

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